Art. 7.
(Elezione delle sezioni del Consiglio dell'ordine).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.
      2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo e in materia disciplinare.